Gli aiuti concessi mediante il ricorso al sistema speciale di finanziamento sono rimborsati con le stesse modalita' e alle stesse condizioni dei prestiti speciali, tenendo conto delle disposizioni decise a favore degli Stati di cui all'articolo 155, paragrafo 3.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art56 · fonte su Normattiva