Gli aiuti comunitari sono concessi agli Stati ACP elencati all'articolo 48 della Convenzione a condizioni di finanziamento particolarmente favorevoli; tenuto conto della situazione economica di ciascuno Stato. Come norma generale, questi finanziamenti consistono in sovvenzioni e, nei debiti casi, in prestiti speciali o in capitali di rischio. Tuttavia, prestiti sulle risorse proprie della Banca possono essere concessi negli Stati ACP interessati in base ai criteri di cui all'articolo 43 della Convenzione.
Testo vigente dal 12 febbraio 1976
