1. La Comunita' e gli Stati ACP riconoscono i reciproci vantaggi della cooperazione nel settore dell'energia. Al fine di sviluppare il potenziale energetico, tradizionale o meno, e l'autosufficienza degli Stati ACP, la Comunita' dara' il suo aiuto in particolare alle seguenti attivita':
- a)preparazione di inventari delle risorse e della domanda di energia, prestando sufficiente attenzione alla domanda di energia non commerciale;
- b)attuazione di strategie alternative in materia di energia in programmi e progetti che terranno specialmente conto dell'esperienza degli Stati ACP e che riguarderanno in particolare le fonti di energia eolica, solare, geotermica ed idraulica;
- c)sviluppo di un potenziale d'investimento per l'esplorazione ed il potenziamento di fonti di energia nazionali e regionali, nonche' per la realizzazione di aree di produzione energetica eccezionale che consentano l'insediamento di industrie ad alta intensita' di energia;
- d)rafforzamento della gestione e del controllo degli Stati ACP sulle loro risorse di energia conformemente ai loro obiettivi di sviluppo con tutti i mezzi previsti dalla presente convenzione;
- e)compilazione di un programma di energia rurale che riservi particolare attenzione alle tecnologie energetiche rurali e alla pianificazione energetica rurale rispondente ad esigenze essenziali;
- f)promozione della ricerca, dell'adeguamento e della diffusione della tecnologia appropriata nonche' della formazione necessaria per soddisfare il fabbisogno di manodopera nel settore dell'energia;
- g)produzione negli Stati ACP delle attrezzature necessarie per la produzione e per la distribuzione dell'energia nonche' per l'applicazione delle tecniche volte ad economizzare energia;
- h)attuazione di misure che consentano di ridurre al minimo gli effetti negativi della produzione energetica sull'ambiente e di promuovere i progetti positivi per la tutela di detto ambiente;
- i)conservazione delle risorse di energia presenti e future degli Stati ACP, siano esse tradizionali o no. 2. I programmi, progetti ed azioni di cooperazione nel settore dell'energia che richiedano un finanziamento comunitario vengono attuati conformemente al titolo VII. Per quanto riguarda i progetti pilota e di ricerca nonche' di esplorazione e di sviluppo che presentano un reciproco interesse, le risorse previste dal titolo VII possono essere completate da:
- a)altre risorse finanziarie e tecniche della Comunita';
- b)azioni volte a mobilitare capitali pubblici e privati con speciale riguardo al cofinanziamento.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
