1. La Comunita' e gli Stati ACP riconoscono i reciproci vantaggi della cooperazione nel settore dell'energia. Al fine di sviluppare il potenziale energetico, tradizionale o meno, e l'autosufficienza degli Stati ACP, la Comunita' dara' il suo aiuto in particolare alle seguenti attivita':

  • a)preparazione di inventari delle risorse e della domanda di energia, prestando sufficiente attenzione alla domanda di energia non commerciale;
  • b)attuazione di strategie alternative in materia di energia in programmi e progetti che terranno specialmente conto dell'esperienza degli Stati ACP e che riguarderanno in particolare le fonti di energia eolica, solare, geotermica ed idraulica;
  • c)sviluppo di un potenziale d'investimento per l'esplorazione ed il potenziamento di fonti di energia nazionali e regionali, nonche' per la realizzazione di aree di produzione energetica eccezionale che consentano l'insediamento di industrie ad alta intensita' di energia;
  • d)rafforzamento della gestione e del controllo degli Stati ACP sulle loro risorse di energia conformemente ai loro obiettivi di sviluppo con tutti i mezzi previsti dalla presente convenzione;
  • e)compilazione di un programma di energia rurale che riservi particolare attenzione alle tecnologie energetiche rurali e alla pianificazione energetica rurale rispondente ad esigenze essenziali;
  • f)promozione della ricerca, dell'adeguamento e della diffusione della tecnologia appropriata nonche' della formazione necessaria per soddisfare il fabbisogno di manodopera nel settore dell'energia;
  • g)produzione negli Stati ACP delle attrezzature necessarie per la produzione e per la distribuzione dell'energia nonche' per l'applicazione delle tecniche volte ad economizzare energia;
  • h)attuazione di misure che consentano di ridurre al minimo gli effetti negativi della produzione energetica sull'ambiente e di promuovere i progetti positivi per la tutela di detto ambiente;
  • i)conservazione delle risorse di energia presenti e future degli Stati ACP, siano esse tradizionali o no. 2. I programmi, progetti ed azioni di cooperazione nel settore dell'energia che richiedano un finanziamento comunitario vengono attuati conformemente al titolo VII. Per quanto riguarda i progetti pilota e di ricerca nonche' di esplorazione e di sviluppo che presentano un reciproco interesse, le risorse previste dal titolo VII possono essere completate da:
  • a)altre risorse finanziarie e tecniche della Comunita';
  • b)azioni volte a mobilitare capitali pubblici e privati con speciale riguardo al cofinanziamento.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art76 · fonte su Normattiva