La Comunita' e gli Stati ACP riconoscono i vantaggi reciproci della cooperazione nel settore energetico. Questa cooperazione promuove lo sviluppo delle potenzialita' energetiche tradizionali e non tradizionali e l'autosufficienza degli Stati ACP e persegue in particolare gli obiettivi seguenti:

  • a)favorire lo sviluppo economico grazie alla valorizzazione delle risorse energetiche nazionali e regionali;
  • b)migliorare le condizioni di vita nelle zone urbane e periferiche nonche' nelle comunita' rurali tenendo conto del fattore energetico nelle varie azioni di cooperazione;
  • c)proteggere l'ambiente naturale in particolare riducendo gli effetti della crescita demografica sul consumo della biomassa, segnatamente per quanto riguarda la legna da ardere.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art76 · fonte su Normattiva