Per raggiungere gli obiettivi summenzionati, le azioni di cooperazione energetica possono, a richiesta dello Stato o degli Stati ACP interessati, concentrarsi:

  • a)sulla riunione, analisi e diffusione di informazioni adeguate;
  • b)sul rafforzamento della gestione e del controllo, da parte degli Stati ACP, delle loro risorse energetiche, conformemente ai loro obiettivi di sviluppo, per permettere loro di valutare l'offerta e la domanda in materia di energia e per giungere ad una pianificazione energetica strategica, mediante, tra l'altro, un aiuto alla programmazione energetica e un'assistenza tecnica ai servizi responsabili dell'impostazione e dell'esecuzione delle politiche energetiche;
  • c)sull'analisi delle implicazioni, nel settore energetico, dei programmi e progetti di sviluppo, tenendo conto dei risparmi di energia da realizzare e delle possibilita' di sostituzione delle fonti primarie in particolare ricorrendo alle energie nuove e rinnovabili;
  • d)sull'attuazione di adeguati programmi di azioni, basati su piccoli e medi progetti di sviluppo energetico in particolare in materia di risparmio e di sostituzione della legna da ardere;
  • e)sullo sviluppo del potenziale di investimento per l'esplorazione e lo sviluppo di fonti di energia nazionali e regionali nonche' per lo sviluppo di siti di produzione energetica eccezionale che consentano l'insediamento di industrie ad alta intensita' energetica;
  • f)sulla promozione della ricerca, dell'adeguamento e della diffusione delle tecnologie adeguate nonche' della formazione necessaria per far fronte alle necessita' di manodopera nel settore energetico;
  • g)sul potenziamento delle capacita' degli Stati ACP in materia di ricerca e di sviluppo, in particolare per quanto riguarda le fonti di energia nuove e rinnovabili;
  • h)sul riassetto delle infrastrutture di base necessarie alla produzione, al trasporto e alla distribuzione di energia;
  • i)sulla promozione della cooperazione fra Stati ACP nel settore energetico, comprese le azioni di cooperazione fra questi Stati ed altri Stati vicini beneficiari di un aiuto della Comunita'.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art77 · fonte su Normattiva