1. Vengono intraprese attivita' d'informazione e di promozione industriali per attuare ed intensificare tra la Comunita' e gli Stati ACP il regolare scambio di informazioni ed i contatti necessari nel settore industriale. 2. Queste attivita' d'informazione e di promozione industriale possono in particolare avere come oggetto:

  • a)riunire e diffondere tutte le informazioni utili sull'evoluzione delle politiche industriali nella Comunita', negli Stati ACP ed a livello mondiale, e sulle condizioni e possibilita' di sviluppo industriale degli Stati ACP;
  • b)organizzare, su richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, incontri da dedicare all'esame degli argomenti indicati in a);
  • c)organizzare e facilitare qualsiasi altra forma di contatti e di incontri tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici della Comunita' e degli Stati ACP;
  • d)effettuare studi e valutazioni volti a mettere in evidenza le possibilita' concrete di cooperazione industriale con la Comunita', al fine di promuovere lo sviluppo industriale degli Stati ACP e facilitare l'esecuzione di queste azioni;
  • e)contribuire, mediante appropriate azioni di cooperazione tecnica, alla creazione, all'avviamento ed al funzionamento di organismi di promozione industriale degli Stati ACP;
  • f)facilitare l'accesso alla documentazione ed alle altre fonti di dati disponibili nella Comunita' e la loro utilizzazione.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art77 · fonte su Normattiva