1. Un Comitato per la cooperazione industriale, posto sotto il controllo del Comitato degli Ambasciatori e' incaricato di quanto segue:

  • a)passare in rassegna i progressi registrati nell'attuazione del programma globale di cooperazione industriale risultante dalla presente convenzione e, se necessario, presentare raccomandazioni al Comitato degli Ambasciatori;
  • b)studiare i problemi e le questioni di politica di cooperazione industriale che gli vengono presentati dagli Stati ACP o dalla Comunita', ed intraprendere, se necessario, la valutazione di queste materie allo scopo di suggerire adeguate soluzioni;
  • c)organizzare, su richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, un esame delle tendenze delle politiche industriali degli Stati ACP e degli Stati membri, nonche' degli sviluppi della situazione industriale mondiale, al fine di scambiare le informazioni necessarie per migliorare la cooperazione industriale e facilitare lo sviluppo industriale degli Stati ACP;
  • d)orientare, sorvegliare e controllare le attivita' del Centro per lo sviluppo industriale di cui all'articolo 79 e riferirne al Comitato degli Ambasciatori e, per suo tramite, al Consiglio dei Ministri;
  • e)espletare tutti gli altri compiti che gli saranno affidati dal Comitato degli Ambasciatori. 2. La composizione e le modalita' di funzionamento del Comitato per la cooperazione industriale sono decise dal Consiglio dei Ministri.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art78 · fonte su Normattiva