1. Per consentire agli Stati ACP di trarre maggior vantaggio dalle possibilita' di azione e di cooperazione interstatali nel settore dello sviluppo rurale, la Comunita' e' disposta a contribuire, con stanziamenti destinati alla cooperazione regionale, ad iniziative inerenti a progetti di produzione, di ricerca o di formazione concepite ed attuate da due o piu' Stati ACP. 2. L'assistenza alla cooperazione in questo settore si concreta, in conformita' delle disposizioni e procedure relative alla cooperazione regionale, appoggiandosi di preferenza ad organismi nazionali ed interstatali esistenti.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art87 · fonte su Normattiva