Per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, la Comunita' Economica Europea, le istituzioni della convenzione e gli organi di coordinamento godono nel territorio degli Stati che sono parti della convenzione del trattamento concesso alle organizzazioni internazionali. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Comunita', delle istituzioni della convenzione e degli organi di coordinamento non possono essere censurate.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~protocollo-n-3-art6 · fonte su Normattiva