Art. 5 (Protocollo)
Per quanto riguarda le proprie comunicazioni ufficiali nonche' la trasmissione di tutti i propri documenti, l'INTELSAT gode, sul territorio di ogni Parte contraente, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad altre organizzazioni intergovernative non regionali in materia di priorita', tariffe e imposte sulla posta e su tutti i mezzi di telecomunicazioni, in misura compatibile con ogni convenzione, regolamento o accordo internazionale di cui la detta Parte contraente sia parte. Non puo' essere esercitata alcuna censura nei confronti delle comunicazioni ufficiali dell'INTELSAT, quale che sia la via di comunicazione utilizzata.
Testo vigente dal 16 giugno 1981
