Sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune di mercato per gli alcoli ed in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, l'ammissione nella Comunita' dei prodotti della sottovoce 22.09 CI - rum, arack, tafia - originari degli Stati ACP e' disciplinata dal protocollo n° 5.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
