[1]Informazioni Ulteriori

[2]Lo Stato Richiedente, su domanda dello Stato Richiesto, fornisce prontamente allo Stato Richiesto informazioni sullo svolgimento e l'esito del procedimento, sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata e sull'estradizione di' tale persona ad uno Stato terzo.

Testo vigente dal 3 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-15;89~trattato-art20 · fonte su Normattiva