[1]Informazioni Ulteriori
[2]Lo Stato Richiedente, su domanda dello Stato Richiesto, fornisce prontamente allo Stato Richiesto informazioni sullo svolgimento e l'esito del procedimento, sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata e sull'estradizione di' tale persona ad uno Stato terzo.
Testo vigente dal 3 luglio 2015
