1. Le disposizioni previste agli articoli da 2 a 5 saranno riesaminate dal Consiglio, che delibera all'unanimita', previa consultazione del Parlamento Europeo e della Commissione, in occasione dell'adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti del petrolio provenienti dai paesi terzi e dai paesi associati, o in occasione di decisioni prese nell'ambito di una politica commerciale comune per i prodotti in questione, o dell'instaurazione di una politica energetica comune. 2. Tuttavia, al momento di questa revisione, dovranno comunque essere mantenuti per le Antille Olandesi, vantaggi equivalenti in forma appropriata e per un quantitativo di almeno due milioni e mezzo di tonnellate di prodotti del petrolio. 3. Gli impegni della Comunita' relativi ai vantaggi di portata equivalente di cui al paragrafo 2 del presente articolo, potranno essere oggetto, in caso di bisogno, di una ripartizione per paese, tenendo conto dei quantitativi indicati nell'Allegato al presente Protocollo.

Testo vigente dal 15 ottobre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-09-19;891~art6 · fonte su Normattiva