[1]Articolo V

[2]Il costo complessivo dei lavori menzionati all'articolo II della presente Convenzione, valutato in 4.000.000 di franchi svizzeri, sara' assunto interamente dalla Svizzera. Da parte sua l'Italia assume le spese complete per i lavori di protezione delle rive della Tresa in territorio italiano a valle della correzione prevista all'articolo II.

Testo vigente dal 31 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-01-02;9~convenzione-artv · fonte del testo