[1]Articolo IV
[2]1. Sotto riserva delle attribuzioni della Commissione mista di sorveglianza istituita conformemente all'articolo VI della presente Convenzione, l'esecuzione dei lavori spettera' al Cantone Ticino. Competera' al Consiglio di Stato di questo Cantone designare la' Direzione dei lavori, prendere, d'intesa con le Autorita' italiane, le misure necessarie per la pubblicazione dei piani in conformita' delle disposizioni vigenti nei due Paesi, stipulare i contratti di appalto. 2. Le Alte Parti contraenti s'impegnano di agevolare del loro meglio la esecuzione dei lavori di regolazione concedendo segnatamente le facilitazioni seguenti:
- a)alla Direzione dei lavori e', assicurato l'appoggio delle competenti autorita' amministrative dei due Paesi;
- b)il personale occupano nei lavori potra' circolare liberamente sulle rive dello stretto di Lavena e della Tresa. Tale personale resta pero' assoggettato alle necessarie misure di polizia e doganali;
- c)i due Governi concederanno l'esenzione dai diritti doganali, tasse e licenze d'importazione e d'esportazione per i materiali destinati alla esecuzione e alla manutenzione delle opere, che tuttavia dovranno essere dichiarati di volta in volta alla competente Dogana. Le esenzioni saranno accordate previa presentazione di un certificato rilasciato per le Dogane svizzere dal Ministero italiano dei Lavori pubblici e per le Dogane italiane dal Dipartimento delle Pubbliche costruzioni del Cantone Ticino, attestante che il materiale e' destinato esclusivamente ad essere impiegato nella esecuzione e manutenzione delle opere previste dalla presente Convenzione.
Testo vigente dal 31 gennaio 1958
