[1]Articolo VI
[2]1. I due Governi costituiranno una commissione di sorveglianza di sei membri, di cui tre saranno designati dal Governo della Repubblica italiana e tre dal Consiglio federale svizzero. Ciascun Governo contraente assume le spese per i membri da esso designati. 2. Durante il periodo di costruzione, detta commissione ha il compito di approvare i programmi d'esecuzione che le sottopone il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, di vigilare sull'esecuzione dei lavori, di decidere, se e' il caso, qualsiasi modificazione del progetto, di presentare ai due Governi rapporti periodici sull'andamento dei lavori, nonche' sull'osservanza dei termini. 3. Dopo il collaudo dei lavori, la commissione avra' competenza per esaminare e risolvere qualsiasi questione concernente l'applicazione del regolamento di regolazione, il servizio dello sbarramento, la manutenzione e il rinnovo delle opere. Essa sorvegliera' l'esecuzione delle sue decisioni e sottoporra' all'approvazione dei due Governi le modificazioni che giudichera' utile apportare al regolamento di regolazione. 4. La commissione prendera' le sue decisioni all'unanimita' ed emanera' il proprio regolamento interno. Qualora non possa essere raggiunta l'umanita', la divergenza verra' rimessa ai direttori degli istituti di idraulica dei Politecnici di Zurigo e Milano. La loro decisione e' vincolante per le parti. 5. Qualora questi due esperti non raggiungessero una intesa, provvederanno a designare un arbitro. Quest'ultimo non dovra' essere cittadino di nessuno dei due Paesi, e il suo giudizio sara' definitivo.
Testo vigente dal 31 gennaio 1958
