[1]Articolo VIII
[2]1. La Svizzera assume l'esercizio dello sbarramento e s'impegna ad osservare il regolamento di regolazione e le modificazioni che potrebbero esservi apportate conformemente all'articolo VI numero 3, della presente Convenzione. 2. Le spese per l'esercizio dello sbarramento saranno assunte dalla Svizzera. 3. Le persone addette a quest'esercizio avranno libero accesso alla riva italiana nei pressi dello sbarramento. Tali persone restano pero' assoggettate alle necessarie misure di polizia e doganali.
Testo vigente dal 31 gennaio 1958
