[1]Articolo XII
[2]La presente Convenzione abroga le disposizioni contrarie di convenzioni precedenti concluse tra i due Stati.
Testo vigente dal 31 gennaio 1958
[1]Articolo XII
[2]La presente Convenzione abroga le disposizioni contrarie di convenzioni precedenti concluse tra i due Stati.
Testo vigente dal 31 gennaio 1958
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1958-01-02;9~convenzione-artxii · fonte del testo