[1]Articolo XI
[2]Qualora dovessero sorgere contestazioni su l'interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione e se queste non potessero venir composte mediante trattative dirette, le contestazioni potranno essere sottoposte, a richiesta di uno dei due Governi, alla Corte internazionale di giustizia.
Testo vigente dal 31 gennaio 1958
