[1]Articolo XI

[2]Qualora dovessero sorgere contestazioni su l'interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione e se queste non potessero venir composte mediante trattative dirette, le contestazioni potranno essere sottoposte, a richiesta di uno dei due Governi, alla Corte internazionale di giustizia.

Testo vigente dal 31 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-01-02;9~convenzione-artxi · fonte del testo