[1]Allegato

[2]Accordo bilaterale tra la Repubblica Italiana e la Bosnia ed Erzegovina alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione

[3]La Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina; desiderando migliorare la cooperazione nei rapporti tra i due Paesi in materia di estradizione, stabilendo, alle condizioni di seguito previste, la possibilita' di estradizione e transito dei propri cittadini nonche' di esecuzione della pena nel Paese di origine; tenendo conto, in particolare, dell'importanza della lotta contro la criminalita' organizzata, la corruzione ed altri reati gravi e della necessita' di una cooperazione efficace in tali settori; considerando che le disposizioni previste dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 restano in vigore per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo; hanno convenuto quanto segue:

[4]ART. 1 ESTRADIZIONE DEI PROPRI CITTADINI

[5]Ciascuna Parte Contraente ha facolta' di estradare i propri cittadini ricercati dalla Parte Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della liberta' personale emessa a loro carico esclusivamente nei casi ed alle condizioni previste nei successivi articoli 2 e 3.

Testo vigente dal 11 febbraio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-01-17;10~accordo-aggiuntivo-alla-convenzione-europea-del-13-dicembre--art1 · fonte su Normattiva