La proporzione degli apporti rispettivi dei produttori dei due Paesi puo' variare per ogni film dal venti (20) all'ottanta (80) per cento. L'apporto del coproduttore minoritario dovra', possibilmente, includere una partecipazione tecnica ed artistica effettiva. Deroghe eccezionali a quanto disposto nel precedente paragrafo possono essere stabilite concordemente dalle competenti Autorita' dei due Paesi, ai sensi e con le procedure di cui alle legislazioni vigenti.

Testo vigente dal 15 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;90~accordo-art4 · fonte su Normattiva