Ambedue le Parti considereranno con favore la realizzazione di coproduzioni di qualita' internazionale tra l'Italia ed il Cile ed ogni altro Paese con cui l'Italia o il Cile siano legati rispettivamente da un Accordo di coproduzione ufficiale. Le condizioni di ammissione di tali film devono essere oggetto di un esame caso per caso. Nessuna partecipazione minoritaria in questi film puo' essere inferiore al venti (20) per cento del costo. Gli apporti artistici e tecnici devono conformarsi a questa percentuale.

Testo vigente dal 15 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;90~accordo-art5 · fonte su Normattiva