[1]Immunita' e Prerogative

[2]1. Se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza giudiziaria invoca immunita', prerogative, diritti o incapacita' secondo la legislazione nazionale dello Stato Richiesto, la questione e' risolta dall'Autorita' competente dello Stato Richiesto anteriormente all'esecuzione della richiesta e l'esito viene comunicato allo Stato Richiedente attraverso l'Autorita' Centrale. 2. Se la persona invoca immunita', prerogative, diritti o incapacita' secondo la legislazione nazionale dello Stato Richiedente, di tale invocazione e' data comunicazione attraverso le rispettive Autorita' Centrali, affinche' le autorita' competenti dello Stato Richiedente decidano al riguardo.

Testo vigente dal 3 luglio 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-06-15;90~trattato-art5 · fonte su Normattiva