[1]Immunita' e Prerogative
[2]1. Se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza giudiziaria invoca immunita', prerogative, diritti o incapacita' secondo la legislazione nazionale dello Stato Richiesto, la questione e' risolta dall'Autorita' competente dello Stato Richiesto anteriormente all'esecuzione della richiesta e l'esito viene comunicato allo Stato Richiedente attraverso l'Autorita' Centrale. 2. Se la persona invoca immunita', prerogative, diritti o incapacita' secondo la legislazione nazionale dello Stato Richiedente, di tale invocazione e' data comunicazione attraverso le rispettive Autorita' Centrali, affinche' le autorita' competenti dello Stato Richiedente decidano al riguardo.
Testo vigente dal 3 luglio 2015
