[1]Forma e Contenuto delle Richieste

[2]1. La richiesta di assistenza e' formulata per iscritto e deve recare la firma della persona autorizzata ed il timbro dell'Autorita' richiedente in conformita' alle norme interne. 2. La richiesta di assistenza contiene quanto segue: (a) l'identificazione dell'Autorita' competente che conduce le indagini; (b) la descrizione dei fatti per cui si procede, ivi compresi il tempo e il luogo dd commesso reato ed eventuali danni cagionati; (c) l'indicazione delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che puo' essere inflitta; (d) la descrizione delle attivita' di assistenza richieste; (e) l'indicazione del termine entro il quale la richiesta dovrebbe essere eseguita, nei casi di urgenza motivata; (f) l'indicazione delle persone la cui presenza e' necessaria per l'esecuzione della richiesta, in conformita' al successivo Articolo 6 paragrafo 3; (g) le informazioni sulle indennita' e sui rimborsi spese a cui ha diritto la persona che e' citata a comparire nello Stato Richiedente per l'assunzione di una prova, in conformita' al successivo Articolo 10 paragrafo 3; (h) le informazioni necessarie per l'assunzione della prova mediante videoconferenza, in conformita' ai successivo Articolo 12 paragrafo 5. 3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario, deve altresi' contenere quanto segue: (a) le informazioni sulle persone soggette ad indagine; (b) le informazioni sulla persona da rintracciare e sul luogo in cui puo' trovarsi; (c) le informazioni sull'identita' e la residenza della persona destinataria della notifica nonche' sul modo in cui la notifica deve essere eseguita; (d) le informazioni sull'identita' e sulla residenza della persona che deve rendere testimonianza o fornire prove; (e) l'ubicazione e la descrizione del luogo o della cosa da esaminare; (f) l'ubicazione e la descrizione del luogo da perquisire e l'indicazione dei beni da sequestrare, congelare o confiscare; (g) l'indicazione delle procedure particolari che si desidera vengano seguite nel dare esecuzione alla richiesta e le relative ragioni; (h) l'indicazione delle esigenze di riservatezza e delle ragioni sottostanti; (i) qualsiasi altra informazione che possa facilitare l'esecuzione della richiesta. 4. Se la Parte Richiesta ritiene che il contenuto della richiesta non sia sufficiente ha facolta' di richiedere ulteriori informazioni. 5. La richiesta di assistenza giudiziaria e la documentazione giustificativa presentata ai sensi del presente Articolo sono redatte nella lingua della Parte Richiedente ed accompagnate da una traduzione in lingua inglese. 6. La richiesta, presentata attraverso le Autorita' Centrali di cui al precedente Articolo 4, puo' essere preliminarmente inoltrata con mezzi di comunicazione rapida, compresi telex, fax e posta elettronica. In tal caso, la formale richiesta deve pervenire entro i trenta giorni successivi, pena la caducazione della richiesta di assistenza.

Testo vigente dal 20 agosto 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;90~art5 · fonte su Normattiva