[1]Autorita' Centrali delle Parti

[2]1. Ai fini del presente Trattato, le Parti trasmettono le richieste di estradizione e comunicano tra loro direttamente tramite le Autorita' Centrali indicate nel paragrafo 2 del presente articolo. 2. Per la Repubblica Italiana, l'Autorita' Centrale e' il Ministero della Giustizia e per la Repubblica del Kazakhstan e' l'Ufficio del Procuratore Generale. 3. Ciascuna Parte comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, per iscritto, gli eventuali cambiamenti dell'Autorita' Centrale designata.

Testo vigente dal 20 agosto 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;90~trattato-di-estradizione-art6 · fonte su Normattiva