[1]1. Il presente protocollo sara' aperto all'adesione di ogni Governo non firmatario d'uno Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, della conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo o dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

[2]2. L'adesione al presente protocollo da parte di un Governo che non e' parte dell'Accordo verra' considerata come adesione all'Accordo ricondotto dal presente protocollo.

[3]3. L'adesione avverra' mediante il deposito d'uno strumento di adesione presso il Governo depositario e prendera' effetto a contare dalla data del deposito di questo strumento o dalla data dell'entrata in vigore del presente protocollo, se la seconda data e' posteriore alla prima.

Testo vigente dal 13 dicembre 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-11-07;909~protocollo-art6 · fonte del testo