Art. 7 (Protocollo)
1. Il presente Protocollo sara' aperto all'adesione di ogni Governo non firmatario d'uno Stato membro delle Nazioni Unite o delle loro istituzioni specializzate. 2. L'adesione al presente Protocollo verra' considerata come adesione all'Accordo. 3. L'adesione avverra' mediante il deposito di detto strumento di adesione presso il Governo depositario e avra' effetto a partire dalla data del deposito di questo strumento o alla data dell'entrata in vigore del presente Protocollo, se la seconda data e' posteriore alla prima. Per cio' che concerne la Comunita' lo strumento di adesione e' costituito da quello richiesto secondo la sua procedura istituzionale per la conclusione d'un accordo internazionale.
Testo vigente dal 8 gennaio 1973
