1. Allorche' viene richiesta la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, gli strumenti corrispondenti devono essere depositati, non piu' tardi del 30 settembre 1967, presso il Governo depositario. 2. Ogni Governo firmatario che non abbia ratificato, accettato o approvato il presente protocollo al 30 settembre 1967, puo' ottenere dal Consiglio una proroga del termine per il deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione. Tale termine non dovra' superare il 30 settembre 1968, a meno che in virtu' del disposto del seguente articolo 7, il presente protocollo non sia gia' provvisoriamente o definitivamente entrato in vigore.

Testo vigente dal 13 dicembre 1969

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1969-11-07;909~protocollo-art5 · fonte del testo