Art. 5 (Protocollo)
1. Allorche' viene richiesta la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, gli strumenti corrispondenti devono essere depositati, non piu' tardi del 30 settembre 1967, presso il Governo depositario. 2. Ogni Governo firmatario che non abbia ratificato, accettato o approvato il presente protocollo al 30 settembre 1967, puo' ottenere dal Consiglio una proroga del termine per il deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione. Tale termine non dovra' superare il 30 settembre 1968, a meno che in virtu' del disposto del seguente articolo 7, il presente protocollo non sia gia' provvisoriamente o definitivamente entrato in vigore.
Testo vigente dal 13 dicembre 1969
