[1]Formulazione delle riserve

[2]Uno Stato, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione di un trattato o al momento dell'adesione, puo' formulare una riserva, a meno che:

  • a)la riserva non sia vietata dal trattato;
  • b)il trattato disponga che si possono fare solo determinate riserve, tra le quali non figura la riserva in questione; o
  • c)in casi diversi da quelli previsti ai commi a) e b), la riserva sia incompatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato.

Testo vigente dal 30 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112~art19 · fonte su Normattiva