generale relativa all'emendamento dei trattati 1. Un trattato puo' essere emendato mediante accordo tra le Parti. A meno che il Trattato non disponga altrimenti, le norme enunciate alla parte II saranno applicate a detto accordo. 2. Il consenso di una organizzazione internazionale ad un accordo di cui al paragrafo 1 e' disciplinato dai regolamenti di detta organizzazione.
Testo vigente dal 16 marzo 1989
