dei trattati multilaterali 1. A meno che il trattato non disponga altrimenti, l'emendamento dei trattati multilaterali e' disciplinato dai seguenti paragrafi. 2. Ogni proposta volta ad emendare un trattato multilaterale per quanto riguarda le relazioni tra tutte le parti deve essere notificata a tutti gli Stati contraenti ed a tutte le organizzazioni contraenti, e ciascuno di essi ha il diritto di prendere parte;

  • a)alla decisione sul seguito da dare a detta proposta;
  • b)al negoziato ed alla conclusione di ogni accordo che abbia per fine di emendare il trattato. 3. Ogni Stato od ogni organizzazione internazionale che sia qualificato per divenire parte al Trattato, e' altresi' qualificato per divenire parte al trattato cosi' come emendato. 4. L'accordo recante l'emendamento non vincola gli Stati o le organizzazioni internazionali che sono gia' Parti al trattato e che non divengono parti a detto accordo; per detti Stati o dette organizzazioni si applica il capoverso b) del paragrafo 4 dell'articolo 30. 5. Ogni Stato o ogni organizzazione internazionale che divenga parte al Trattato dopo l'entrata in vigore dell'Accordo recante l'emendamento sara' considerato, a meno che non venga espresso un diverso intento, come;
  • a)parte al trattato cosi' come emendato;
  • b)parte al trattato non emendato nei confronti di ogni Parte al Trattato che non sia vincolata dall'Accordo recante l'emendamento.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art40 · fonte su Normattiva