' e mantenimento in vigore dei trattati 1. La validita' di un trattato o del consenso di uno Stato o di una organizzazione internazionale ad essere vincolati da detto trattato non puo' essere contestata che in applicazione della presente Convenzione. 2. L'estinzione di un trattato, la sua denuncia o il ritiro diurna parte possono avvenire solo in applicazione delle disposizioni del Trattato o della presente Convenzione. La medesima norma e' valida per la sospensione dell'applicazione di un trattato.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art42 · fonte su Normattiva