derivanti dal diritto internazionale indipendentemente da un trattato La nullita', l'estinzione o la denuncia di un trattato, il ritiro di una delle parti o la sospensione dell'applicazione del Trattato, qualora risultino dall'applicazione della presente Convenzione, o dalle disposizioni del Trattato, non incidono in alcuna maniera sul dovere di uno Stato o di una organizzazione internazionale di adempiere ad ogni obbligo enunciato nel Trattato cui detto Stato o detta organizzazione sia assoggettato in virtu' del diritto internazionale, a prescindere da detto trattato.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art43 · fonte su Normattiva