del rappresentante di uno Stato o di una organizzazione internazionale. Uno Stato o una organizzazione internazionale la cui espressione di consenso ad essere vincolato da un suo trattato sia stata ottenuta per mezzo della corruzione del suo rappresentante, mediante l'azione diretta o indiretta di uno Stato o di una organizzazione che abbia partecipato al negoziato, puo' invocare detta corruzione come vizio del proprio consenso ad essere vincolato dal trattato.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art50 · fonte su Normattiva