che abbiano per oggetto di dichiarare la nullita' di un trattato, di porvi fine, di attuare il ritiro, o di sospendere l'applicazione del trattato 1. La notifica di cui al paragrafo 1 dell'articolo 65 deve essere fatta per iscritto. 2. Ogni atto che dichiari la nullita' di un trattato, vi ponga fine o attui il ritiro o la sospensione dell'applicazione del trattato in base alle sue disposizioni o ai paragrafi 2 o 3 dell'articolo 65 deve essere registrato in uno strumento comunicato alle altre parti. Qualora lo strumento emanato da uno Stato non sia firmato dal capo dello Stato, dal capo di governo o dal ministro degli affari esteri, il rappresentante dello Stato che provvede alla comunicazione puo' essere invitato a presentare i suoi pieni poteri. Qualora lo strumento e' emanato da una organizzazione internazionale, il rappresentante dell'organizzazione che provvede alla comunicazione puo' essere invitato a presentare i suoi pieni poteri.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art67 · fonte su Normattiva