del diritto di invocare una causa di nullita' di un trattato o un motivo di porvi fine, di ritirarsi o di sospenderne l'applicazione. 1. Uno stato non puo' piu' invocare una causa di nullita' di un trattato o un motivo per porvi fine, ritirarsi o sospenderne l'applicazione in virtu' degli articoli da 46 a 50 o degli articoli da 60 a 62 se, dopo essere venuto a conoscenza dei fatti, detto Stato a) abbia esplicitamente accettato di considerare che, a seconda dei casi, il trattato e' valido, rimane in vigore o continua ad essere applicabile; o

  • b)debba, a causa della sua condotta, ritenersi avere consentito, a seconda dei casi, alla validita' del trattato od al suo mantenimento in vigore o in applicazione. 2. Una organizzazione internazionale non puo' piu' invocare una causa di nullita' di un trattato o un motivo di porvi fine, di ritirarsi o di sospendere la sua applicazione, in virtu' degli articoli, da 46 a 50 o degli articoli 60 e 62 se, dopo essere venuta a conoscenza dei fatti, detta organizzazione
  • a)abbia esplicitamente accettato di considerare che, a seconda dei casi, il trattato e' valido, rimane in vigore o continua ad essere applicabile, o
  • b)debba, a causa del comportamento dell'organo competente, ritenersi avere rinunciato al diritto di invocare detta causa o detto motivo.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art45 · fonte su Normattiva