delle notifiche e degli strumenti di cui agli articoli 65 e 67 Una notifica o uno strumento di cui agli articoli 65 e 67 possono essere revocati in qualsiasi momento prima che abbiano acquisito effetto.
Testo vigente dal 16 marzo 1989
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Testo vigente dal 16 marzo 1989
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art68 · fonte su Normattiva