non pregiudicate dalla presente Convenzione. 1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano alcuna questione che potrebbe porsi riguardo ad un trattato tra uno o piu' Stati e una o piu' organizzazioni internazionali per il fatto di una successione di Stati o a causa della responsabilita internazionale di uno Stato o dell'apertura di ostilita tra determinati stati. 2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano alcuna questione che potrebbe insorgere riguardo ad un trattato per quanto concerne la responsabilita internazionale dell'organizzazione internazionale, la fine della sua esistenza o il termine della partecipazione di uno Stato in qualita di membro dell'organizzazione. 3. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano alcuna questione che potrebbe porsi riguardo alla determinazione degli obblighi e dei diritti degli Stati membri di una organizzazione internazionale nei confronti di un trattato di cui detta organizzazione sia parte.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art74 · fonte su Normattiva