[1]Casi di successione di Stati, di responsabilita' di uno Stato o di apertura delle ostilita'
[2]Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano nessuna delle questioni che potrebbero sorgere per il trattato da una successione di Stati o dalla responsabilita' internazionale di uno Stato o dall'apertura delle ostilita' tra Stati.
Testo vigente dal 30 aprile 1974
