internazionale per l'eliminazione dei campi di mine, di mine e di trappole Dopo la cessazione delle ostilita' attive, le parti si sforzeranno di concludere un accordo, sia tra di loro sia, se del caso, con altri Stati ed organizzazioni internazionali, per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni e la concessione di un'assistenza tecnica e materiale - nonche', se le circostanze lo consentono, l'organizzazione di operazioni congiunte - al fine di togliere o di neutralizzare in altra maniera i campi di mine, le mine e le trappole installate durante il conflitto.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;715~protocollo-ii-art9 · fonte su Normattiva