dei trattati 1. La designazione del depositario di un trattato puo essere effettuata dagli Stati e dalle organizzazioni, o, a seconda dei casi, dalle organizzazioni partecipanti al negoziato, sia nel trattato stesso, o in ogni altra maniera. Il depositario puo essere uno o piu' Stati, una organizzazione internazionale, o il principale funzionario amministrativo di detta organizzazione. 2. Le funzioni del depositario di un trattato sono di natura internazionale ed il depositario e tenuto ad agire imparzialmente nell'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il fatto che un trattato non sia entrato in vigore tra determinate parti, o che una divergenza sia insorta tra uno Stato o una organizzazione internazionale ed un depositario circa lo svolgimento delle funzioni di quest'ultimo non deve influire su detto obbligo.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art77 · fonte su Normattiva