1. Fatte salve disposizioni piu' favorevoli contenute in accordi esistenti e nell'ambito di applicazione del presente accordo, le Parti contraenti aboliscono le restrizioni quantitative, e le misure aventi effetto equivalente, ai trasferimenti di attrezzature, forniture, pezzi di ricambio e altri dispositivi qualora siano necessari al vettore aereo ECAA per continuare a fornire servizi di trasporto aereo alle condizioni stabilite dal presente accordo. 2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito delle Parti contraenti giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, di preservazione dei vegetali, o di tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio fra le Parti contraenti.

Testo vigente dal 22 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;91~art10 · fonte su Normattiva