1. Le Parti contraenti attuano tutte le misure atte a garantire che gli aeromobili immatricolati in una Parte contraente, quando atterrano in aeroporti ubicati sul territorio di un'altra Parte contraente, rispettino le norme di sicurezza internazionali stabilite ai sensi della convenzione e siano sottoposti a ispezioni, tanto all'interno che all'esterno, da rappresentanti autorizzati dell'altra Parte contraente per verificare la validita' dei documenti degli aeromobili e del loro equipaggio, cosi' come la condizione apparente degli aeromobili e del loro equipaggiamento. 2. Ciascuna Parte contraente puo' in qualsiasi momento richiedere consultazioni concernenti le norme di sicurezza applicate da un'altra Parte contraente in settori diversi da quelli contemplati dagli atti citati nell'allegato I. 3. Nessuna delle disposizioni del presente accordo deve essere interpretata nel senso di limitare il diritto dell'autorita' competente in materia di aviazione civile di adottare immediatamente tutte le misure idonee quando constata che un prodotto o un servizio potrebbero:

  • i)non soddisfare le norme minime eventuali stabilite ai sensi della convenzione, o
  • ii)dare adito a seri dubbi - sulla base di un'ispezione ai sensi del paragrafo 1 - sulla conformita' di un aeromobile o dell'utilizzo di un aeromobile alle norme minime stabilite ai sensi della convenzione, o
  • iii)dare adito a seri dubbi circa una carente manutenzione e amministrazione efficiente delle norme minime stabilite ai sensi della convenzione. 4. Quando un'autorita' competente in materia di aviazione civile adotta misure a norma del paragrafo 3, ne informa tempestivamente le autorita' competenti in materia di aviazione civile delle altre parti, motivando la sua decisione. 5. Qualora le misure adottate ai sensi del paragrafo 3 non cessino benche' siano venuti a mancare i motivi che le giustificavano, ciascuna Parte contraente ha facolta' di sottoporre la questione al Comitato misto. 6. La Parte contraente interessata deve notificare alle altre Parti contraenti eventuali modifiche alla legislazione nazionale che incidono sullo status della competente autorita' dell'aviazione civile.

Testo vigente dal 22 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;91~art11 · fonte su Normattiva