1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, ciascuna Parte contraente garantisce che i diritti derivanti dal presente accordo, e in particolare dagli atti elencati nell'allegato I, possano essere tutelati presso i tribunali nazionali. 2. Quando possono essere pregiudicati i servizi aerei effettivi o potenziali che devono essere autorizzati ai sensi del presente accordo, le istituzioni della Comunita' europea esercitano i poteri loro conferiti dalle disposizioni degli atti citati o contenuti nell'allegato I. 3. Tutte le questioni concernenti la validita' delle decisioni assunte dalle istituzioni comunitarie in virtu' dei poteri loro conferiti dal presente accordo, in particolare le regole sulla concorrenza, e degli atti di cui all'allegato I, sono di competenza esclusiva della Corte di giustizia delle Comunita' europee, di seguito la "Corte di giustizia".

Testo vigente dal 22 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;91~art15 · fonte su Normattiva