1. Le decisioni del Comitato misto sono vincolanti per le Parti contraenti. Qualora una decisione adottata dal Comitato misto richiedesse l'attivazione di una Parte contraente, quest'ultima adotta le misure necessarie e ne informa il Comitato misto. 2. Le decisioni del Comitato misto sono pubblicate nelle Gazzette ufficiali dell'Unione europea e dei partner ECAA. Ogni decisione contiene la data in cui le Parti contraenti vi danno attuazione ed ogni altra informazione che possa interessare gli operatori economici.

Testo vigente dal 22 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;91~art19 · fonte su Normattiva