Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 3, e le valutazioni di sicurezza e protezione della navigazione aerea menzionate nei protocolli del presente accordo, le misure di salvaguardia sono limitate, con riferimento al campo di applicazione e alla durata, a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione. Sono adottate in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del presente accordo.
Testo vigente dal 22 giugno 2010
