1. Se una Parte contraente sta valutando l'opportunita' di adottare misure di salvaguardia, ne da' notifica alle altre Parti contraenti per il tramite del Comitato misto e fornisce tutte le informazioni pertinenti. 2. Le Parti contraenti avviano immediatamente consultazioni in seno al Comitato misto al fine di trovare una soluzione comunemente accettabile. 3. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 3, la Parte contraente interessata non puo' adottare alcuna misura di salvaguardia per un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 1, sempre che la procedura di consultazione di cui al paragrafo 2 non si sia conclusa prima di tale scadenza. 4. La Parte contraente interessata notifica senza indugio le misure adottate al Comitato misto e fornisce tutte le informazioni pertinenti.

Testo vigente dal 22 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;91~art22 · fonte su Normattiva