[1]Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali

[2]Lo Stato Richiesto trasmette allo Stato Richiedente, ai fini del procedimento penale nel quale e' formulata la richiesta di assistenza giudiziaria, le informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti di cittadini dello Stato Richiedente.

Testo vigente dal 20 agosto 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;91~art20 · fonte su Normattiva