[1]Autorita' Centrali
[2]1. Ai fini del presente Trattato, le richieste di assistenza giudiziaria dovranno essere presentate dalle Autorita' Centrali designate dalle Parti Contraenti, tramite i canali diplomatici. 2. Per la Repubblica Italiana l'Autorita' Centrale e' il Ministero della Giustizia e per la Repubblica del Kenya e' l'Ufficio dell'Attorney General. 3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, gli eventuali cambiamenti dell'Autorita' Centrale designata.
Testo vigente dal 20 agosto 2019
