[1]Articolo III.

[2]1. - Circa la trasferibilita' dei capitali investiti dai cittadini e dalle persone giuridiche ed associazioni di una delle Alte Parti Contraenti nei territori dell'altra e dei redditi derivanti da tali investimenti, le Alte Parti Contraenti si impegnano ad accordarsi l'un l'altra il trattamento piu' liberale possibile. 2. - Ciascuna Alta Parte Contraente permettera' ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni della altra Alta Parte Contraente di trasferire liberamente, ottenendo la valuta dei proprio Paese;

  • a)i redditi, sia in forma di salari, interessi, dividendi, commissioni, diritti di privativa industriale, pagamenti per servizi tecnici, sia di altra natura, o i fondi per l'ammortizzamento dei prestiti e il deprezzamento degli investimenti diretti, e
  • b)i fondi e trasferimenti di capitali. Se e' in vigore piu' di un tasso di cambio, il tasso applicabile ai trasferimenti di cui al presente paragrafo sara' il tasso che sia specificatamente approvato dal Fondo monetario internazionale per tali transazioni, oppure, in mancanza di tale tasso di cambio specificatamente approvato, un tasso di cambio effettivo, che, compresa qualsiasi tassa o sopratassa sui trasferimenti di valuta, sia equo e ragionevole.

Testo vigente dal 1 settembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-08-01;910~artiii · fonte del testo